La Cassazione , 3^ Sezione Civile, con ordinanza (Numero registro generale 15368/2022, Numero sezionale 229/2024, Numero di raccolta generale 6902/2024, Data pubblicazione 14/03/2024) ha statuito che "Il rimborso forfettario delle spese generali é componente delle spese giudiziali, compete automaticamente al difensore anche in assenza di sua istanza e deve intendersi implicitamente liquidata a carico della parte soccombente".
Costituisce consolidato orientamento quello secondo cui, il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass., sez. 1, n. 13693 del 30/05/2018; Cass., sez. 2, 04/04/2019, n. 9385; Cass., sez. 6 -2, 22/01/2021, n. 1421).
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