DIMISSIONE DI UN COMPONENTE ENTE FORENSE(Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Corona, rel. Galletti, sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023)

Pubblicato il 4 marzo 2024 alle ore 09:08

 

"Le dimissioni da componente di un ente forense (nella specie, Consiglio dell’Ordine) costituiscono atto unilaterale e recettizio: unilaterale e dunque non bisognevoli di accettazione, in quanto nessuno dovrebbe essere costretto a rimanere nella titolarità di una carica contro la propria inequivocabile volontà, di talché l’ordinamento non subordinerebbe la produzione degli effetti delle dimissioni alla eventuale accettazione o presa d’atto delle medesime; recettizio, perché gli effetti tipici delle dimissioni e cioè la cessazione dalla carica, si verificherebbero allorquando la manifestazione di volontà proveniente dall’avente diritto esce dalla disponibilità della sfera giuridica di questi e diviene nota ai destinatari. In conseguenza, l’atto si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario e non necessita di accettazione esplicita, sicché – per un verso – le dimissioni non possono essere revocate nel momento in cui abbiano prodotto il loro effetto e – per altro verso – la produzione dell’effetto medesimo non è nella disponibilità del destinatari

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