Equo compenso: l'avvocato deve inserire nel contratto con il cliente un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta, pena la nullità della pattuizione

Pubblicato il 4 marzo 2024 alle ore 09:08

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 23 febbraio scorso ha dato il via libera alla nuova norma deontologica in materia di equo compenso, prevista dalla legge 49 del 2023.

L'obiettivo della legge è quello di garantire che gli avvocati ricevano un adeguato compenso per la loro attività professionale, contrastando al tempo stesso il fenomeno delle parcelle troppo basse o addirittura gratuite.

Il testo del nuovo articolo 25-bis è stato elaborato dalla Commissione deontologica del Consiglio Nazionale Forense, approvato in prima battuta dal CNF nell'ultima seduta amministrativa del 2023, inviato, come previsto dalla legge professionale forense, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati per la necessaria consultazione e infine approvato in via definitiva, con anche alcune integrazioni emerse, dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa di venerdì scorso. 

L’avvocato, secondo la nuova norma del codice deontologico forense, non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti. La violazione comporta l’applicazione in sede disciplinare della censura, e, nei casi in cui l’avvocato stipuli una qualsiasi forma di accordo con il cliente, la norma richiede l’obbligo ad avvertire per iscritto il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione. La violazione di questa seconda disposizione normativa comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

 

 

 

 

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