
E’ quanto statuito dal CNF con la Sentenza n. 256/23 pubblicata il 20 febbraio 2024.
Il CNF ha rigettato il ricorso dell’avvocato – presentato in proprio – avverso il provvedimento di cancellazione del COA di Pisa in qunato sottoposto ad amministrazione di sostegno, non potendo restare iscritto all’albo per mancanza dei requisiti richiesti dalla Legge professionale.
“Di seguito le motivazioni del provvedimento di cancellazione del COA di Pisa, che possono così riassumersi:
1) L’art 17 della legge 247 del 2012 prevede che requisito per la iscrizione all’albo degli Avvocati sia, tra gli altri, quello di godere del pieno esercizio dei diritti civili; il venir meno di anche un solo dei requisiti tra quelli previsti, dunque anche quello citato ( art 17, comma 9 lett.a) implica la cancellazione dall’albo;
2) La mancanza o il venir meno del pieno godimento dei diritti civili, si associa alla interdizione ( legale o giudiziale), alla inabilitazione e al fallimento. Nel caso dell’amministratore di sostegno, che è una misura dall’ampiezza variabile ( cfr. artt. 407, 409 e 411 c.c.) in termini generali la conclusione appare meno scontata e, tuttavia, si è ritenuto che “ la sottoposizione dell’avvocato alla procedura di amministratore di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all’art 17, comma 1, n°2, del RDL n° 1578/1933, necessario per la iscrizione all’albo e per la permanenza dell’iscrizione stessa ai sensi dell’art 37 RDL. (CNF sentenza 30.12.2013 n°216; 3) Nel caso di specie, poi, i presupposti della cancellazione si individuano anche nella circostanza desumibile dal decreto del Giudice Tutelare del 4.9.291 che conserva la capacità di agire solo “ per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana”;
4) Ad avviso del COA, poi, la posizione dell’iscritto non cambia, neanche alla luce dell’interposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare, in quanto, tutti i provvedimenti di quel Giudice sono immediatamente esecutivi (artt 403 e 407 c.c.); 5) Infine, il COA, pur ritenendo che la vicenda umana e professionale riveste estrema delicatezza, ritiene che l’Avv. [omissis] non abbia attualmente il godimento pieno dei diritti civili e vada, pertanto, cancellato dall’Albo.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo ricorso in proprio l’Avv. [omissis] con atto depositato presso Il Consiglio Dell’ordine degli Avvocati di Pisa il 30.01.2023.
Il ricorso è unicum argomentativo fondato essenzialmente su di una unica censura: il COA di Pisa non avrebbe dovuto deliberare la cancellazione dall’albo in quanto la sottoposizione ad amministrazione di sostegno non impedisce di poter esercitare la professione forense, quanto di non essere in grado di attendere in grado ad alcuni atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. A sostegno di quanto dedotto, il ricorrente adduce, altresì, di aver interposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Pisa, con cui è stata affermata la limitazione della capacità di svolgere l’attività professionale. Ha concluso, pertanto, per l’accoglimento del gravame. Con memoria del 30 luglio 2023, pervenuta il 4.9.2023, il COA di Pisa, nel riportarsi alla motivazione della lì delibera di cancellazione gravata, ha riportato il parere reso dal CNF n° 56 del 2 novembre 2021 ed ha prodotto la perizia resa dal dr. [omissis] nel procedimento civile avente ad oggetto il reclamo proposto dall’Avv. [omissis], e pendente presso la Corte di appello di Firenze R.G. n° 390/2022. Nella detta perito così si esprime “tutte le fonti in mio possesso e le risultanze cliniche depongono per una sua incapacità a provvedere ai propri interessi, anche in relazione al perseguimento dell’attività professionale, eventualità questa che potrebbe esporlo a rischi di raggiro o esporre i suoi clienti ad una inefficiente difesa”.
Il ricorso, anche alla luce delle risultanze della Consulenza tecnica disposta dalla Corte di Appello, che conferma ed anzi rafforza il provvedimento emesso dal Giudice Tutelare 16.05.2022, va rigettato. Vanno, infatti , condivise integralmente le motivazione con le quali Il COA di Pisa ha disposto la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Pisa, sopra riportate, e suffragate dall’esito della consulenza tecnica disposta dalla Corte di Appello di Firenze, avverso il reclamo interposto dall’Avv. [omissis], dalla quale si evince in modo chiaro ed inequivocabile che l’iscritto non sia più in possesso dei requisiti di cui all’art 17, comma 1, n°2 della L. 247/2012, necessari per la permanenza nell’Albo degli Avvocati di Pisa. La delibera di cancellazione nel caso di specie – a fronte di un provvedimento giudiziario esecutivo, sia pur reclamato e della perizia disposta dal giudice del reclamo che conferma l’incapacità a far fronte ai propri interessi anche professionali, risponde sia all’esigenza di garantire l’interesse al corretto esercizio della professione, sia al rispetto della dignità dell’individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali”. Pertanto, Ricorso Rigettato.
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