L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi

Pubblicato il 10 aprile 2024 alle ore 06:40

Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: “per la violazione degli artt. 9 e 68 comma 2 codice deontologico forense, per aver assunto incarico professionale di difesa in un procedimento di divorzio giudiziale, in nome e per conto del cliente [AAA], dopo aver assistito entrambi i coniugi durante il procedimento di separazione consensuale.

Fatto commesso in Lecce il 28.4.2016”.

“L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria".

La sanzione applicata al ricorrente è già contenuta nella misura attenuata della censura, atteso che la sanzione edittale prevista per la condotta tipica è la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi: pertanto le circostanze che hanno caratterizzato la fattispecie concreta hanno già assunto rilevanza – ove effettivamente utili al fine - per la determinazione della sanzione applicata dal CDD, con decisione corretta ed immune da vizi.

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