Con la Sentenza del CNF n. 23 del 2024 in data 14 luglio 2023, depositata il 23 febbraio 2024, il CNF ha statuito che: "Costituisce violazione dell’art. 37 cdf (Divieto di accaparramento di clientela) il comportamento dell’avvocato che acquisisca clientela mediante agenzie o procacciatori, specie se in cambio di una percentuale sui compensi o di altri vantaggi.
Divieto di accaparramento di clientela
« Consiglieri CNF sospesi: divieto del terzo mandato. Sorti dell'attività comunque svolta Nuovo art. 25 bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) »
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