Nuovo art. 25 bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49)

Pubblicato il 4 maggio 2024 alle ore 07:55

Pubblicata  in GU la nuova disposizione deontologica che impone il rispetto della disciplina dell’equo compenso dettata dalla Legge 49 del 2023, aggiungendo alla sanzione civilistica della nullità parziale delle clausole contrattuali vessatorie, quella disciplinare nei confronti del professionista.

La nuova norma deontologica entrerà in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ai sensi dell’art. 2, Decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 38, “entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali

La disposizione era stata approvata dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 23 febbraio scorso ha dato il via libera alla nuova norma deontologica in materia di equo compenso, prevista dalla legge 49 del 2023. L'obiettivo della legge è quello di garantire che gli avvocati ricevano un adeguato compenso per la loro attività professionale, contrastando al tempo stesso il fenomeno delle parcelle troppo basse o addirittura gratuite.

COMUNICATO STAMPA 3 MAGGIO 2024 (Consiglio nazionale forense)

Modifica al codice deontologico in materia di equo compenso.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 03-05-2024, n. 102

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n. 275 con la quale ha modificato l'art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso:

«Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso). - 1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

  1. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
  2. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.».

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