Segnaliamo una recente sentenza del CNF secondo cui :“in difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 c.d.f. (già 38 nel codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista”
Negligente l'avvocato che non partecipa all'udienza
« Assunzione di incarichi in violazione del dovere di competenza Niente cumulo dell'anzianità di iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti »
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