Sentenza del CNF n. 23 del 2024 Udienza del 14 luglio 2023 depositata il 23 febbraio 2024.
"L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della 5 corretta e leale concorrenza".
... OMISSIS ... La mancanza di competenza. Secondo il CDD, nella vicenda in esame, è stata provata sia la corrispondenza tra gli atti di causa depositati e quelli trasmessi al cliente fin dai prodromi del giudizio, sia la diligente informativa alla società [BETA], ed al cliente in minor misura, sull'andamento della causa. Dunque, sotto questo profilo non può essere imputata agli incolpati la mancanza di diligenza professionale lamentata. Secondo il CDD, visti gli esiti della causa in primo grado (confermati dalla sentenza di secondo grado), può essere ascritta agli incolpati la violazione del dovere di competenza, di cui agli artt. 14 e 26 Nuovo Codice Deontologico.
E ciò, non perché gli avvocati hanno "perso la causa", o perché hanno sostenuto una tesi giuridica non accolta dalle sentenze in esame, e contrastante con l'orientamento giurisprudenziale prevalente.. Nel caso di specie, la mancanza di competenza, molto più semplicemente, sarebbe consistita nel non avere gli incolpati prodotto in giudizio la documentazione indispensabile a sostegno delle domande svolte, non assolvendo così l'onere della prova che incombe sull'attore. Errore non scusabile, attesa la sua elementarità.
Quindi, accertata la responsabilità, gli Avv. [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1] venivano sanzionati dal CDD di Bologna rispettivamente con la sospensione dall’esercizio della professione per mesi due e la censura per gli addebiti contestati.
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