Concessioni demaniali: conflitti di competenza tra enti pubblici

Pubblicato il 4 marzo 2025 alle ore 07:04

La questione giuridica che si pone nella presente controversia attiene alla legittimità o meno (sotto il profilo dell’incompetenza) del provvedimento con cui il Comune di Ponza ha dichiarato chiusa la conferenza di servizi ed ha archiviato il procedimento (nota prot. n. 922 del 23 gennaio 2023), sulla base della precedente riunione della medesima conferenza del 12 luglio 2017 in cui era stato deliberato all’unanimità che i lavori della conferenza avrebbero potuto proseguire solo a seguito dell’espletamento della pregiudiziale procedura di valutazione ambientale strategica (V AS).

FATTO: istanza formulata ai sensi dell’art. 3, d.P.R. 2 dicembre 1997, n.509 (prot. n. 7837 del 30 ottobre 2008), la società Marina di Ponza s.r.l. aveva chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima cinquantennale per la realizzazione e la gestione di un porto turistico in Ponza, località Cala dell’Acqua, archiviata in considerazione della: a) inerzia della società nella presentazione della documentazione necessaria; b) archiviazione del procedimento di VIA da parte della Regione; c) sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla realizzazione del porto turistico che non consente di accreditare rendite di posizione.

Provvedimento di archiviazione è stato impugnato con ricorso alT.a.r., che lo ha accolto ritenendo dirimente un vizio di incompetenza per violazione dell’art. 14- ter , comma 7, legge n. 241/1990 .

Sentenza del Tar impugnata dal Comune.

Con propria sentenza pubblicata il 28.02.2025 (Camera di Consiglio del 14.11.2024) il Consiglio di Stato ha statuito che "con specifico riferimento alla procedura per l’approvazione del progetto del porto turistico in questione, trova applicazione la normativa speciale costituita dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, secondo cui, a seguito della valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, “il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo” (art. 6, comma 1) che viene approvato o mediante conferenza di servizi, nel caso di conformità del progetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici (art. 6, comma 2, lett. a), oppure, nel caso di difformità, mediante accordo di programma (art. 6, comma 2, lett. b). ...

Nel caso di specie, pertanto, non occorreva la previa adozione della variante urbanistica al PRG da parte del Comune, dovendo questa essere approvata mediante apposito accordo di programma all’esito della conferenza di servizi sul progetto definitivo ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509. Pertanto, ne deriva l’infondatezza della censura secondo cui si sarebbe dovuta approvare prima la variante urbanistica, poi attivare il procedimento di VAS e infine tornare alla conferenza dei servizi chiamata a pronunciarsi sul medesimo progetto."

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Pdf
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