In materia di risarcimento danni alla persona, il danneggiato che sceglie di rivolgersi ad una struttura privata (e non al SSN) ha comunque diritto al rimborso delle spese mediche sostenute.
A parere della Corte "la sussistenza di un obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione ai sensi dell'art. 1227 c.c...(omissis)...la sentenza impugnata pertanto merita censura nella parte in cui istituisce una sorta di automatismo -in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche - tra la scelta di rivolgersi ad una struttura sanitaria privata e l'applicazione del 1227 c.c. ".
(Cass. Terza Sezione Civile sentenza n. 29308 del 23.10.2023)
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