Risarcimento di oltre duecentomila euro per i danni conseguenti all’intervento chirurgico di cistopessi per cistocele

Pubblicato il 6 marzo 2024 alle ore 13:16

Il Medico viene condannato, in solido con la Struttura, a risarcire la paziente per imperizia e negligenza perché ha inciso l’uretere nell’ambito di una tecnica chirurgica che non prevedeva manovre dirette su tale organo (Cassazione Civile, sez. III, 16/02/2024, dep. 16/02/2024, n.4277).

 

La vicenda che vede una donna operata di cistopessi per cistocele che a sua volta le provocava una lesione iatrogena dell’uretere nasce a seguito dell’ennesimo intervento non risolutivo dal quale erano derivati postumi di condizione renale ipofunzionale, disturbi dell’alvo con stipsi e stato ansioso-depressivo, con conseguenze dannose.

 

Il Tribunale di Roma aveva condannato il chirurgo a risarcire il danno e la sentenza era stata confermata in sede di gravame. A quel punto il medico è ricorso in cassazione lamentando che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto dei rilievi operati dai CTU circa la sussistenza, nella fattispecie, di fattori di incremento della difficoltà tecnica dell’intervento chirurgico, i quali sarebbero stati “ben presenti” e sarebbero stati rappresentati:

  • alto grado del cistorettocele di cui la paziente era portatrice
  • il suo sovrappeso;
  • l’ aver subito tre tagli cesarei;
  • in ultimo l’isterectomia riferita in anamnesi. 

 

La Suprema Corte, nel disattendere le censure ha confermato le decisioni di merito secondo il giudizio della Corte di Appello che, a mezzo della CTU aveva accertato, chedurante l’operazione per cistocele, era stata cagionata alla paziente una lesione iatrogena dell’uretere di tipo indiretto, poiché la tecnica chirurgica non prevedeva manovre dirette su questo organo; che, sebbene al riscontro di tale lesione fosse seguito l’immediato trasferimento in ambito urologico specializzato, i trattamenti chirurgici successivi, anche presso il CTO, non solo non erano stati risolutivi ma erano stati forieri di ulteriori complicanze; che dalla lesione erano residuati postumi (ipofunzionalità renale, problemi dell’alvo con stipsi e sindrome ansioso-depressiva) che non si sarebbero dovuti verificare qualora il trattamento chirurgico fosse stato correttamente eseguito”.

 

Dunque, i giudici di merito hanno operato correttamente e i loro apprezzamenti sono stati motivati in maniera logica e corretta, derivando dai rilievi tecnici ritualmente assunti mediante CTU e non inficiati da incongruenze e contraddizioni, le quali non sono riscontrabili né in ordine alla natura della lesione (individuata come lesione dell’uretere di tipo indiretto esitata in fistola urogenitale), né in ordine alle sue conseguenze.

 

Da qui la conferma dell’assunto secondo il quale l’attività di ricostruzione dei fatti e di valutazione delle prove è riservata al Giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, sia stata debitamente motivata.

 

La Suprema Corte non ha omesso di evidenziare che, i giudici di merito hanno espresso un giudizio insindacabile non solo sull’imperizia, altresì sulla negligenza, stante la rilevata indebita incisione sull’uretere nell’ambito di una tecnica chirurgica che non prevedeva manovre dirette su tale organo e che, mentre le condizioni personali della paziente (con particolare riguardo ai plurimi parti cesarei avuti, alla subìta isterectomia e alla situazione di sovrappeso) erano “ben presenti” già prima dell’esecuzione dell’operazione, il chirurgo non aveva esposto il sopraggiungere di “difficoltà tecniche”.

 

Peraltro, sempre il giudici merito avevano verificato che, proprio “a causa della non corretta esecuzione” dell’intervento di cistopessi per cistocele, la donna si era dovuta sottoporre ai successivi interventi, i quali, dunque, lungi dall’integrare cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento dannoso, costituivano, a loro volta, eventi pregiudizievoli da esso innescato e, pur avendo determinato ulteriori complicanze, non avevano reciso il legame causale del primo intervento con i postumi finali e le connesse conseguenze risarcibili.

 

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