TRIBUNALE di MILANO - 1^ Sezione Civile.
Con propria nordinanza del 26. 8. 2024, il Tribunale di Milano - Giudice Dott.ssa Valentina Boroni - , in merito alla richiesta di ammissibilità della chiamata diretta dell'assicurazione nei giudizi di responsabilità medica a seguito dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge Gelli, ha così stabilito: "ritenuto che il ricorso sia ammissibile anche nei confronti della assicurazione Relyens Mutual Insurance e che l’eccezione da quest’ultima proposta non possa trovare accoglimento; ritenuto infatti che l’azione diretta del danneggiato in ambito di responsabilità sanitaria, come disciplinata dalla legge n. 24/2017 all’art. 12, comma 6, in base al quale le disposizioni ivi contenute “si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”, possa considerarsi allo stato operativa atteso che il decreto ministeriale menzionato nella norma risulta pubblicato in data 1.03.2024 ( n. 232 del 2023) in esso essendo ricompresi proprio i requisiti minimi delle polizze assicurative come previsti dall’art. 10, comma 6 legge 24 del 2017 quale presupposto per l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice; ritenuto che la norma richiamata condiziona testualmente l’operatività della azione diretta alla entrata in vigore del decreto, quale presupposto processuale, e non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando per il vero questo ambito confinato al merito (ove potrà essere esaminato compiutamente il tema delle eccezioni opponibili anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto); rilevato che del resto l’opportunità della partecipazione alla fase di accertamento tecnico preventivo delle compagnie di assicurazione è evidente, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla capienza della sola resistente principale in regime di SIR;".
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