Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nei prossimi giorni saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle uniche nazionali per il danno biologico dal 10% al 100%.
Si applicheranno ai sinistri verificatisi successivamente alla data della entrata in vigore. I valori del danno biologico permanente con danno morale minimo sono quasi sovrapponibili alle attuali tabelle di Milano. Il valore del danno biologico temporaneo è stato parificato a quello previsto per le micropermanenti. Quindi è stato attuato di fatto un abbattimento (ingiustificato) del 40%. Con danno morale minimo un giorno di temporanea verrà risarcito 71,00 € a fronte dei 115,00 € attuali secondo Tabelle di Milano.
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