
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 marzo 2023, n. 6468, ha ribadito che può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del dipendente, che si assenta dal lavoro per i permessi ex lege n. 104/1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso.
L’accertamento delle condotte potrà essere svolto anche mediante l’ausilio di investigatori privati.
Non tutte le condotte, tuttavia, legittimano il recesso per giusta causa sicché andrà valutata di volta in volta la gravità dei comportamenti e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
Il principio così formulato si rinviene in altre pronunce (cfr. Cass. 21529/2019; Cass. 8310/2019; Cass. n. 23891/2018; Cass. m. 9749/2016) e non si rinvengono precedenti in difformità.
Aggiungi commento
Commenti