
“L'accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di addebito disciplinare comporta che il datore di lavoro non possa avvalersi della relativa contestazione ad alcun effetto; in particolare, non potrà avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell'ambito di procedura disciplinare in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni, poiché dette giustificazioni si intendono accolte se non seguite da provvedimento disciplinare comminato entro un termine prefissato”.
Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5485 dell’1/03/2024. In altri termini, la Cassazione ha ribadito che il termine fissato dal CCNL per il licenziamento disciplinare è improrogabile e il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere o prorogare i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l’irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato in precedenza e per il quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni.
In allegato la sentenza.
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