Il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva: inetersse ad agire e legittimazione processuale

Pubblicato il 6 maggio 2024 alle ore 19:41

PRINCIPIO di DIRITTO: Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva, ha sempre l’interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l’accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell’INPS”.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro, Ordinanza 2 maggio 2024 n. 11730 (Udienza del 13.03.2024)

La questione giuridica devoluta alla Corte di Cassazione, pertanto, nello stabilire se il lavoratore possa agire per l’accertamento del diritto ad ottenere il corretto ed integrale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro in corrispondenza all’effettiva prestazione di lavoro svolta, prima ed a prescindere dalla maturazione di qualsivoglia trattamento previdenziale; oppure se la tutela giudiziale sia condizionata dall’allegazione e dimostrazione “in termini puntuali”, come sostiene la Corte di merito, del diritto ad una specifica prestazione pensionistica sul quale abbia finito per incidere l’omissione datoriale di pagamento dei contributi.

E’ ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell’art.2116,2° comma).

Tali principi sono stati ribaditi da Codesta Sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una “irregolarità contributiva”, il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, di “esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un’azione di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”.

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