Ritorsivo il licenziamento di una lavoratrice perché motivato esclusivamente dalle motivazioni di quest’ultima, all’interno di un rapporto di lavoro etero-organizzato

Pubblicato il 22 maggio 2024 alle ore 06:33

Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro – Giudice: Elisa Bertillo -, con la sentenza del 15 maggio 2024, ha giudicato ritorsivo il licenziamento di una lavoratrice perché motivato esclusivamente dalle motivazioni di quest’ultima, all’interno di un rapporto di lavoro etero-organizzato.

FATTO: La ricorrente nel 2021 aveva iniziato a lavorare per la società: i turni erano inizialmente basati sulle sue disponibilità per venire poi imposti in modo unilaterale dalla società che ha giustificato il licenziamento per il rifiuto di accettare le nuove condizioni di contratto. La lavoratrice di contro sosteneva che il recesso rappresentava una rappresaglia di fronte a richieste di chiarimenti e rivendicazioni economiche.

… OMISSIS … Il giudice del lavoro ha prima di tutto riconosciuto che il rapporto di lavoro rientrava, dal 2022, nella fattispecie dell’etero-organizzazione, secondo quanto indicato dall’art. 2 del D.L.vo n. 81 del 2015”. 

… OMISSIS … In applicazione dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 del 2015 deve allora ordinarsi la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e dichiararsi la convenuta tenuta al pagamento di un indennizzo commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto  dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione … OMISSIS

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23. “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Art. 2. Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale

1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

 

1716288606039 Pdf
PDF – 1,2 MB 12 download

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.