Con l'ordinanza n. 22992 del 21.08.2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione delle seguenti questioni di primaria importanza:
1) Se possa essere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia affettiva stabile di cittadini italiani dello stesso genere nell'eventualità in cui la suddetta coppia abbia contratto matrimonio all'estero - Stati Uniti, nel caso di specie -, poi trascritto in Italia come unione civile a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 76/2016, ma successivamente al decesso dell'altro partner.
2) Se possa essere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al figlio nato all'estero - nel caso di specie, sempre negli Stati Uniti - da “maternità surrogata”, accertato come figlio del "genitore intenzionale" con sentenza straniera, poi trascritta in Italia unitamente all'atto di nascita estero.
3) Se possa essere attivata la tutela antidiscriminatoria di cui al d.lgs. n. 216/2003 ed all'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011 in caso di rifiuto dell'INPS all'erogazione del trattamento previdenziale in ossequio alla normativa nazionale. In proposito, la Corte costituzionale ha osservato che, nell'eventualità in cui «la discriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine nella Legge, in quanto è quest'ultima a imporre, senza alternative, quella specifica condotta, allora l'attività discriminatoria è ascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata», ragion per cui il Giudice di merito può ordinare all'amministrazione la cessazione della condotta discriminatoria solo a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della «norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell'atto regolamentare» (Corte cost., sentenza n. 15/2024).
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