Permesso di soggiorno per motivi di emersione: è possibile esibire un documento equipollente al passaporto

Pubblicato il 10 settembre 2024 alle ore 06:33

Il comma 1 dell’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 stabilisce che i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri.

FATTO: Un cittadino straniero richiedente permesso di soggiorno per motivi di emersione - art. 103, comma 1° del D.L. n. 34 del 2020 convertito nella legge 77 del 2020 - riceveva un rifiuto con provvedimento del 04.10.2023 notificato il 04.05.2024 da parte della Questura di Bologna in quanto, durante l’istruttoria, non aveva esibito un passaporto in corso di validità.

Il TAR per l’Emilia Romagna - Sezione Prima - con la sentenza del 4.9.2024, pubblicata il 5.09.2024 ha stabilito che "Si può, però, prescindere dall’approfondire l’effettivo rispetto della garanzia procedimentale, dal momento che il ricorso appare comunque suscettibile di positivo apprezzamento nella parte in cui esso deduce la violazione del terzo comma dell’art. 9 del DPR 394 del 1999, che prevede la possibilità di sostituire il passaporto con altro atto equipollente: ciò che sarebbe accaduto nel caso di specie, avendo lo straniero fornito prova della propria identità e nazionalità mediante esibizione, nel corso del procedimento, del permesso di soggiorno già posseduto e della carta d’identità italiana allegati alla domanda"

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