La corte di Cassazione - Sezione Lavoro - con l'ordinanza n. 24130 del 26 giugno 2024, depositato in Cancelleria il 9 settembre 2024 ha statuito che Il lavoratore può assentarsi per brevi attività personali, tra cui lo shopping, senza che si verifichi in automatico un abuso del diritto o una violazione delle finalità assistenziali stabilite dalla legge 104/1992.
FATTI DI CAUSA* 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello di Napoli rigettava il reclamo proposto dalla Casa Religiosa xxx contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1681/2021 che pure aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza dello stesso Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, in accoglimento del ricorso proposto da ... omissis .. , aveva annullato il licenziamento disciplinare irrogato in data 10.9.2019 a detta lavoratrice e aveva condannato la Casa Religiosa alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché a versare i contributi assistenziali e previdenziali con la medesima decorrenza.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che, nella contestazione disciplinare del 5.9.2019 che aveva preceduto il licenziamento, alla lavoratrice, titolare, dal marzo 2011 e senza limiti temporali, dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992, al fine di assistere la madre, portatrice di handicap grave, era stato addebitato 1) che l'8.5.2019 ella aveva prestato assistenza alla madre esclusivamente dalle 12,30 circa sino alle ore 15,50 circa; 2) che il 31.5.2019 la stessa aveva prestato assistenza alla madre esclusivamente dalle ore 11,00 circa alle ore 15,45 circa; 3) che nei giorni 25.5.2019 e 22.6.2019 non aveva affatto prestato assistenza alla madre, essendo rimasta presso la sua abitazione. ... omissis ..
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