La Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile - Pres. Giacomo Travaglino , con la sentenza n. 2653 del 2012 depositata il 20.09.2024 (Udienza del 08.07.2024 sulla scia dell' orientamento tradizionale sul c.d. “rischio elettivo” del lavoratore, a statuito che il datore di lavoro risponde infatti dell’infortunio sul lavoro, anche se vi è imprudenza del lavoratore.
Per aversi interruzione del nesso causale occorre che il lavoratore: «abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.
Un comportamento, quindi, che deve essere frutto di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella legata all’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’evento dannoso».
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