ORDINANZA DELLA CORTE di CASSAZIONE 8 gennaio 2024* «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Successione di contratti – Divieto di conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato – Insegnamento di materie non militari presso scuole militari».
La Corte suprema di cassazione ha decisodi sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la clausola 5 (…) dell’Accordo quadro (…) debba essere interpretat[a] nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all’articolo 2, comma 1, della legge [n. 1023/1969], e dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale [del 1971], che prevede il conferimento di incarichi annuali (ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale [del 1971] “per la durata massima di un anno scolastico”) di insegnamento nelle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell’Aeronautica militare, a personale civile estraneo all’Amministrazione dello Stato, senza prevedere l’indicazione di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo degli stessi (espressamente previsto all’articolo 4 del medesimo Decreto Ministeriale, nel prevedere una diminuzione della retribuzione per il secondo incarico), la durata massima totale dei contratti a tempo determinato e il numero massimo dei rinnovi, e senza prevedere la possibilità, per tali docenti di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, in mancanza peraltro di un ruolo dei docenti di tali scuole, a cui accedere.
2) Se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, [dell’Accordo quadro] le esigenze di organizzazione del sistema degli Istituti, scuole ed enti della Marina e dell’Aeronautica militare, tali da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella italiana sopra richiamata, che per il conferimento di incarichi di docenza a personale estraneo a detti istituti, scuole ed enti militari, non stabilisce condizioni per ricorrere al lavoro a termine in coerenza con la Direttiva [1999/70] e l’allegato Accordo quadro, e non prevede il diritto al risarcimento del danno». La Corte dichiara:
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
deve essere interpretata nel senso che:
essa osta a una normativa nazionale che esclude il personale civile incaricato dell’insegnamento di materie non militari nelle scuole militari dall’applicazione delle norme volte a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, se e in quanto tale normativa non contenga alcuna altra misura efficace per prevenire e, se del caso, sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato. Esigenze di organizzazione di tali scuole non sono idonee a costituire «ragioni obiettive» che giustificano il rinnovo di siffatti contratti con il personale incaricato dell’insegnamento di tali materie, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro.
Lussemburgo, 8 gennaio 2024.
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