La società attraverso un software aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale.
Il Garante, intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società, nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale. Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso. L'Autorità - si legge ancora nella newsletter del Garante - ha appurato inoltre "l'inidoneità e la carenza dell'informativa resa ai lavoratori": il documento prevedeva infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell'attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare, tra l'altro, l'effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione.
l datore di lavoro "non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore nè utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi": un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, "è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo" del lavoratore. Lo ha stabilito il Garante per la Privacy, sanzionando una società per 80mila euro.
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