La Cassazione definisce la differenza tra distinzione tra mobbing, straining e stress lavorativo

Pubblicato il 16 dicembre 2024 alle ore 06:41

La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - con l'ordinanza del 11 dicembre 2024, n. 31912 (udienza del 6.11.2024) chiarisce la distinzione tra mobbing, straining e stress lavorativo,

ribadendo un principio consolidato. Infatti, con l’ordinanza de qua, stabilisce che “se da un lato, le nozioni di mobbing e straining sono giuridicamente irrilevanti avendo una valenza meramente sociologica, al contrario lo stress lavorativo e, più in generale, l’ambiente stressogeno ha un preciso referente normativo nell’art. 2087 c.c., in quanto configura una condotta datoriale illegittima, anche solo a titolo di colpa, fonte di danno alla salute dei lavoratori”.
– Il Mobbing e lo Straining, nozioni di natura medico-legale, non hanno autonoma rilevanza ai fini giuridici e configurano nella realtà fenomenica quando, rispettivamente, i comportamenti vessatori siano intenzionalmente (recte, “scientemente”) attuati nei confronti di un lavoratore, rispettivamente con una pluralità di azioni (mobbing) o con una sola condotta con effetti permanenti nel tempo (straining);
– Lo Stress o l’ ambiente lavorativo stressogeno, giuridicamente rilevante richiama la nozione costituzionalmente orientata dell’obbligo di prevenzione e protezione di cui all’art. 2087 c.c., nel cui ampio perimetro rientra anche l’obbligo di valutare e accertare l’eventuale responsabilità della condotta datoriale che“colposamente consenta il mantenersi di un ambiente di lavoro stressogeno fonte di danno alla salute”
(Art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro). L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro).
Beni Tutelati dalla Norma: Integrità Fisica e Personalità Morale del Lavoratore.

Cass 31912 2024 Pdf
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