Secondo l’art. 7 c. 3, del decreto legge n. 20 del 2023, i titoli già rilasciati ai sensi dell’articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico immigrazione, in corso di validità, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.
La questura di Bologna dichiara inammissibili le istanze presentate per la conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro, anche quando la protezione speciale sia stata richiesta prima dell’entrata in vigore del c.d decreto Cutro.
Per il Tar Camppania, l’art. 7 c. 3 decreto legge 20 del 2023 “consente che i detti permessi di soggiorno in corso di validità al momento della entrata in vigore siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione, ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023 (Tar Campania Napoli ord.7 dicembre 2013 n. 3288). Detti principi sono applicabili anche al permesso per protezione speciale rilasciato ex art. 32 comma 3 del D.lgs n. 25 del 2008”.
Ora anche con una Sentenza del TAR di Bologna pubblicata ieri, si conferma la possibilità di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a motivi di lavoro, qualora la richiesta di protezione speciale sia stata avanzata prima dell’ entrata in vigore del c.d decreto Cutro.
Il TAR ordina dunque alla questura di ricevere la domanda e rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro qualora sussistano i requisiti nel merito.
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