ll permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione rientra tra i permessi che abilitano al lavoro (pur nel rispetto di un tetto massimo di ore in caso di lavoro subordinato) e può essere convertito, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/05/23A02665/sg
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