Il respingimento di naufraghi verso la Libia costituisce reato di cui all'art. 591 c.p.

Pubblicato il 10 settembre 2024 alle ore 06:27

 La Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale con la sentenza 2728/2023 - Udienza del 12.10.2023 depositata il 01.02.2024 ha precisato che "il respingimento verso la Libia dei naufraghi soccorsi in acque internazionali, operato senza previa consultazione delle autorità competenti, configura i reati di abbandono di minori e incapaci di cui all'art. 591 c.p. (in relazione ai minori e alle donne in stato di gravidanza presenti tra i naufraghi) e di sbarco e abbandono arbitrario di persone (art. 1155 c. nav.)".

Infatti: "il comandante della nave civile battente bandiera italiana riveste, per alcun funzioni di polizia di sicurezza, quali quelle relative al salvataggio in mare, la qualità di incaricato di pubblico servizio, sicché quando esercita controllo e autorità sui naufraghi, egli, operando quale agente dello Stato italiano, ed estendendone la giurisdizione anche in acque internazionali, è tenuto a riconoscere i diritti e le libertà enunciati nel titolo I della CEDU".

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il comportamento del comandante di nave battente bandiera italiana che, intercettando in acque internazionali un gommone a bordo del quale vi erano 101 migranti - presenti donne in stato di gravidanza e bambini - , li imbarcava e, in violazione delle norme sull'immigrazione e delle norme internazionali in materia di soccorso, li conduceva presso il porto di partenza e li faceva trasbordare su una motovedetta libica, così abbandonandoli in una situazione di pericolo.

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