SPESE STRAORDINARIE: RIPARTIZIONE IN MISURA PROPORZIONALE AL REDDITO

Pubblicato il 13 aprile 2024 alle ore 09:14

Per la recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. I, del 18/03/2024, n.7169 “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno.”

Nel caso sotteso alla pronuncia, il Giudice di primo grado accoglieva le richieste di una donna e condannava il marito a rimborsarle la metà delle spese sostenute per il figlio.

L’uomo resisteva facendo appello ottenendo una vittoria. La Corte territoriale riteneva infatti che non rientrassero nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di un’università privata in sede diversa e lontana dal luogo di residenza perché la frequenza universitaria era prevedibile attesa la qualità professionale dei genitori e il livello socio-culturale della famiglia. Al pari venivano considerate ordinarie le spese mediche stante gli importi esigui in riferimento al tenore di vita familiare e le spese per l'attività sportiva e per il corso di musica, in quanto si trattava di attività “prevedibili” e di importo non rilevante, sempre attese le condizioni sociali e le possibilità economiche dei genitori.

La donna quindi proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte d'appello aveva sbagliato ad escludere che le spese oggetto della sua richiesta di rimborso potessero essere considerate spese straordinarie.

La Corte di Cassazione quindi accoglieva il ricorso ritenendolo fondato chiarendo di aver più volte ribadito che le spese mediche e scolastiche (comprese quelle per l’università) sono da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie abitudinarie, perché altrimenti si violerebbe il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337-ter, comma 4, c.c. e ne potrebbe derivare un nocumento per il figlio, che si potrebbe trovare nella condizione di essere privato di cure o esperienze scolastiche, laddove il genitore che benefici dell’assegno non abbia le necessarie facoltà economiche. di Avv. Lucia Varliero