PROVA DI INFEDELTÀ: LA RELAZIONE INVESTIGATIVA

Pubblicato il 13 aprile 2024 alle ore 09:24

Per la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. civ. I, sent. del 14 febbraio 2024, n. 4038: “Ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, la relazione scritta redatta da un investigatore privato può essere utilizzata dal giudice come prova atipica, avente valore indiziario e valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.”

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, in primo grado veniva accolta la domanda di addebito contro la moglie con obbligo di mantenimento a carico del padre in favore delle due figlie minori e condanna della moglie al pagamento di un quarto delle spese di lite.

La donna proponeva appello e la corte territoriale, per quel che concerne l’addebito della separazione, rigettava le doglianze della stessa.

Così la predetta proponeva ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, che il Giudice di merito aveva ritenuta la sua infedeltà provata dalla relazione investigativa.

In particolare, veniva opposta la "Violazione degli artt. 101,115,116 e 214 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e art. 2702 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. ", per avere il Giudice di secondo grado ritenuto provata l'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'odierna ricorrente attribuendo, del tutto illegittimamente, rilevanza probatoria alle relazioni investigative della G.S.S. Srl prodotte dal marito; la ricorrente, in particolare, assume che le relazioni investigative costituiscano prove a tutti gli effetti solo a condizione che l'investigatore venga escusso nel contradditorio fra le parti, ed invece, nel caso di specie, l'investigatore non era mai stato assunto quale teste nel corso del giudizio, sicché alcuna valenza probatoria poteva ascriversi alle suindicate relazioni”

Sul punto, gli Ermellini, nel dichiarare il motivo inammissibile perché di fatto chiedeva una valutazione di merito, rilevavano che il Giudice può ben fondare la propria decisione su una relazione investigativa perché la prova rientra tra le c.d. prove atipiche che la Magistratura può liberamente valutare ai sensi dell'art. 116 cod. proc. Civ. (cfr. Cass. n. 15196/2023; Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/ 2018; Cass. n. 11697/2020) ed in quanto la relazione scritta, anche corredata da fotografie, era stata valutata insieme ad altre prove ritualmente acquisite. di  Avv. Lucia Varliero