QUESTIONE di DIRITTO sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, avente ad oggetto il quesito “se i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. (introdotto con decreto legislativo n. 149/2022) siano reclamabili ed in quali forme”, postula l’esame di due ulteriori questioni aventi, nel caso di specie, carattere logicamente e giuridicamente preliminare, perché potenzialmente idonee ad incidere sull’ammissibilità stessa del ricorso al rinvio pregiudiziale”.
La Corte di Cassazione 1^ Sezione Civile con l’Ordinanza del 30 aprile 2024 n. 11688, affronta in sede di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., con ordinanza del 12 settembre 2023 – sull’ammissibilità del reclamo immediato avverso l’ordinanza di conferma, modifica e revoca dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., premesso che lo schema di decreto legislativo correttivo (approvato nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 febbraio) della cd. Riforma Cartabia che, per quanto qui di rilievo, prevede, all’art. 3, comma 6, lett. c), che: “all’articolo 473-bis.15: (...); 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “L’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall’articolo 473-bis.22”, altresì leggendosi, nella corrispondente Relazione illustrativa, che “(...) si prevede - ferma la non reclamabilità del decreto inaudita altera parte - che l’ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all’esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’articolo 473-bis.22. L’udienza è infatti destinata a tenersi - anche grazie alla modifica di cui alla precedente lettera b) - a non lunga distanza di tempo dall’adozione dell’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte. In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 473-bis.15 c.p.c., ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell’udienza di cui all’articolo 473-bis.21 c.p.c., con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa”, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal D. Lgs. n. 149 del 2022, avverso l’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473 bis.15 c.p.c., è consentito il reclamo immediato, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell’ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2° dell’art. 473 bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.”
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