Irripetibilità delle obbligazioni adempiute traenti origine dalla crisi del rapporto coniugale

Pubblicato il 2 luglio 2024 alle ore 07:42

Il Tribunale di Bologna, nella sentenza in questione richiama la sentenza delle sezioni unite n. 32914 del 8 novembre 2022, che ha dettato le regole in merito alla (ir)ripetibilità delle somme pagate da un coniuge all'altro e che poi risultino (in tutto o in parte) non dovute.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 19.06.2024 depositata in pari data (udienza del 12.06.2024), ha confermato il decreto ingiuntivo che intimava a una ex moglie, titolare di assegno di mantenimento da parte dell'ex marito, di restituire a quest'ultimo la differenza tra l'importo originario dell'assegno da lui pagato e quello ridotto (con efficacia retroattiva) nel passaggio dalla separazione alla fase iniziale del procedimento di divorzio.

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