Conseguenze della violazione degli obblighi di assistenza familiare

Pubblicato il 16 settembre 2024 alle ore 16:10

Interessante spunto di riflessione, su un tema di evidente attualità, perviene dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. VI, n. 34032  (data ud. 12/06/2024) pubblicata il 09/09/2024, in ordine alle valutazioni ed alle conseguenze della violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 bis cod. pen.

Come noto, la norma tutela i rapporti interpersonali intercorrenti all'interno di una famiglia, perseguendo una serie di condotte realizzate nel contesto familiare.

La condotta che interessa in questa sede è quella di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza (che si identificano in tutti i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali il vitto, l'abitazione, i canoni per forniture, i medicinali, le spese per l'istruzione dei figli e di vestiario) così provocando uno stato di bisogno al familiare.

Deve rammentarsi che il concetto di "mezzi di sussistenza" indica tutti i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali sopra indicati a titolo esemplificativo, non riducendosi al diverso istituto degli alimenti  di cui agli artt. 433 c.c., il cui  primo presupposto è lo stato di bisogno (incolpevole) dell'alimentando, ovvero la carenza delle risorse necessarie a soddisfare le primarie esigenze di vita.
Pertanto l’alimentando si trova nell’incapacità piena di provvedere al proprio sostentamento (ad es. a causa di invalidità al lavoro per incapacità fisica).

I mezzi di sussistenza  non si riconducono neppure al concetto di "mantenimento" - che viene in rilievo nei procedimenti giudiziali di separazione personale e divorzio- in quanto esso non presuppone lo stato di bisogno dell'avente diritto e viene determinato in relazione alla capacità economica dell'obbligato e rapportato al tenore di vita del soggetto avente diritto.

Il concetto di bisogno come previsto dalla legge ha un fondamento sociale. Gli alimenti, infatti, debbono fornire quanto sia necessario alla vita, avuto riguardo alla "posizione sociale" dell'alimentando, dunque presentano una certa variabilità.

 Tuttavia, il reato, che richiede il dolo generico -ovvero la coscienza e volontà di venir meno ai propri obblighi assistenziali- non è configurabile nei confronti di chi si trovi nell'incapacità patrimoniale di adempiere alle proprie obbligazioni assistenziali.

Tale indigenza va comunque rigorosamente provata.

Orbene, premessi questi necessari cenni, deve porsi attenzione a questo orientamento rigoroso della Suprema Corte, espresso dalla sentenza in oggetto che, in linea con il maggioritario pensiero giurisprudenziale, ritiene necessario, al fine di scriminare l’obbligato, uno stato di indigenza totale che non coincide, sovente, con l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 bis c.p.

Ciò è tanto vero che è onere del giudicante  valutare, tenendo presente sempre la prevalenza dell'interesse dei minori (e degli altri aventi diritto), se il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza" (Sez. 6, n. 32576 del 15/06/2022, F., Rv. 283616), effettuato un corretto bilanciamento dei beni in conflitto.

A tal fine, la giurisprudenza precisa che, ove si ometta di corrispondere l'assegno di mantenimento nei confronti dei minori, lo stato di bisogno è (relativamente) presunto, salvo rigorosa prova contraria (Sez. 6, n. 26725 del 26/03/2003, D'Onofrio, Rv. 225875). A rafforzare il concetto si precisa che anche quando l'altro genitore provveda con risorse proprie ( o lo facciano soggetti terzi)  in luogo del soggetto inadempiente,  l'omissione in capo al soggetto obbligato non deve ritenersi irrilevante  (Sez. 6, n. 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639; Sez. 6, n. 38125 del 24/09/2008, N., Rv. 241191).

Nel caso di specie, la Corte non aveva considerato provata la condizione incolpevole dell'imputato tale da esimerlo dall'obbligo di contribuzione, sulla base dell’allegazione delle sole precarie condizioni di difficoltà economica, non ritenendo il soggetto esente da profili di colpa, a causa della mancanza della prova  che la incapacità contributiva fosse assoluta .

Pertanto, è indubbio e richiesto dalla giurisprudenza che l’imputato abbia l’onere  di specifica allegazione (Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, L., Rv. 242853), tale da dimostrare inconfutabilmente che l’omissione sia stata causata da una  condizione di impossibilità assoluta e incolpevole.

Solo al sussistere di tali presupposti, potrà escludersi il reato.

La sentenza è degna di attenzione per la centralità della tutela della famiglia, dei rapporti endo familiari e, soprattutto, dei soggetti deboli che non possono subire il facile rischio di una ingiusta lesione senza alcun fatto giustificativo e comprovato.

 

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