
"La “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà.
Per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense”.
(Cassazione SSUU n. 2077 del 19.01.2024)
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