Clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore: Rimessa questione alla CGUE

Pubblicato il 10 maggio 2024 alle ore 07:00

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11174 del 2024 ha sollevato questione pregiudiziale d’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 05.04.1993 relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, attinente alle ipotesi ulteriori di superabilità del giudicato implicito rispetto al caso deciso dalle SSUU (9479/23) attinente il decreto ingiuntivo non opposto del Consumatore.

Le vicende che hanno portato la Suprema Corte a rimettere la questione dinnanzi alla CGUE prendono le mosse da un contratto preliminare di compravendita concluso tra professionista e consumatore, contenete una clausola compromissoria attivata dalle parti.

La Corte di Cassazione ha rimesso la questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE, con il seguente quesito:
«se l’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati:
• nel senso che ostino all’applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio;
• anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all’esito del giudizio di rinvio;
• e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (quantum), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (an), se non all’esito della pronuncia adottata in sede di rinvio».
Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

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