Anche la mail “ordinaria” può soddisfare il requisito della forma scritta

Pubblicato il 28 maggio 2024 alle ore 20:17

La Corte di Cassazione 3^ Sezione Civile con Sentenza Num. 14046 del 2024 depositata il 21 maggio 2024 giunge ad affermare che anche la mail “ordinaria” può soddisfare il requisito della forma scritta.

Le questioni di diritto sottoposti alla Corte sono due: l’uno riguarda le condizioni da soddisfare perché un atto possa ritenersi “scritto” per i fini di cui all’art. 1888 c.c.; l’altro riguarda l’efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica qualificata o digitale. "Può essere considerata documento anche la semplice mail ordinaria: non può condividersi la necessità di un requisito formale, vale a dire la firma elettronica certificata, quale unica garanzia dell’assoluta certezza contrattuale in ordine alla diversa regolamentazione degli assetti assicurativi e, quindi, quale unica modalità di estrinsecazione delle volontà delle parti contraenti: tanto, in base all’assetto normativo come ricostruito, si infrange contro il principio della insopprimibile libertà delle forme, una volta esclusa l’inidoneità per definizione o in introitu del messaggio di posta elettronica certificata privo di firma avanzata o digitale o qualificata".

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