Nulla osta ad operare il mutamento del rito in caso di adozione di un rito errato o abrogato

Pubblicato il 3 giugno 2024 alle ore 07:25

Introdurre un giudizio con un rito errato o non più in vigore non può costituire un motivo di nullità nel rispetto del generale principio di conservazione degli atti processuali.

Nel corso di un giudizio di risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, promosso con atto di citazione nei confronti del responsabile civile e della di lui compagnia assicurativa, il Giudice di Pace di Barra, con ordinanza depositata in data 19 marzo 2024, ha disposto il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della questione di diritto avente ad oggetto il seguente quesito: “se possa procedersi - nei giudizi ordinari davanti al Giudice di Pace ove è previsto, a seguito della riformulazione dell’art. 316 c.p.c. (entrata in vigore il 28.02.2023) che l’atto introduttivo assuma le forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies, undecies, duodecies e terdecies c.p.c., e quindi del ricorso - al mutamento del rito qualora il giudizio venga introdotto con atto di citazione a comparire ad udienza fissa, ovvero secondo un rito non più esistente perché abrogato”.
… OMISSIS …“l'erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (così, più di recente nell'ambito dell'abrogato “rito societario”, Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12567; in precedenza, tra le altre, Cass., Sez. II, 17 ottobre 2014, n. 22075, Cass., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1448 e Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2018, n. 8422).

La Prima Presidente della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale. Nell'ordinanza n. 10141 del 2024 si esclude la sussistenza di dubbi interpretativi e si conferma che nulla osta ad operare il mutamento del rito, nel rispetto del generale principio di conservazione degli atti processuali.

1717314989723 Pdf
PDF – 246,5 KB 7 download

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.