Modi di interruzione della prescrizione: la raccomandata semplice

Pubblicato il 19 luglio 2024 alle ore 08:57

Può l’interruzione del termine ordinario di prescrizione essere ricondotta ad una raccomandata semplice non munita di prova dell’avvenuto ricevimento?

La Corte d'Appello di Catanzaro decide, riprendendo l’ordinanza della Cassazione n. 6725 del 2018 “costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; che, tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento (Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 - 01); che, in altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto preteso dal mittente, bensì) il fatto stesso della ricezione di alcunché (come nel caso di specie), spetta al mittente fornire la prova dell'avvenuta ricezione del plico spedito”.

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