Medici, no a ristori statali per specializzazioni di cui non è stata provata l’equipollenza di fatto

Pubblicato il 22 ottobre 2024 alle ore 06:50

Cassazione Sezioni Unite, Sentenza Numero: 26603, del 14.10.2024: Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 4 marzo 2024) – hanno affermato il seguente principio di diritto:

«Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991».

26603 10 2024 Civ Noindex Pdf
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