Cassazione Sezioni Unite, Sentenza Numero: 26603, del 14.10.2024: Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 4 marzo 2024) – hanno affermato il seguente principio di diritto:
«Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991».
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