Cassazione Civile Ordinanza Sezione 2^ Num. 27638 Anno 2024. Presidente: MANNA FELICE. Relatore: CRISCUOLO MAURO. Data pubblicazione: 24.10.2024
FATTO: avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2020; L’Avvocato … OMISSIS … proponeva ricorso alla Corte d’Appello di Roma ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione dei compensi maturati nei confronti della S.r.l. per l’assistenza apprestata in una procedura di reclamo avverso il decreto con il quale era stato espresso il diniego all’omologazione del concordato preventivo richiesto dalla società.
Questa sentenza è particolarmente rilevante e merita un'attenta analisi, in quanto enuncia due principi di grande importanza:
a) la liquidazione dei compensi può variare, entro i limiti di determinazione degli importi, sia in aumento sia in diminuzione rispetto al criterio generale che prevede il rispetto degli importi medi stabiliti dalla tabella. Tale variazione deve riguardare le singole fasi processuali e non essere applicata in modo unitario;
b) l’assenza di contraddittorio fa presumere un minore impegno nell’affrontare le questioni di fatto e di diritto, rispetto a situazioni in cui è presente una controparte, poiché la presenza di una controparte implica un incremento significativo dello sforzo difensivo. Pertanto, in mancanza di contraddittorio, non è giustificata una liquidazione che superi i limiti prestabiliti.
Questi due principi, che sembrano non avere precedenti specifici, sono del tutto condivisibili per la loro logicità ed equità.
Nel caso specifico, la Suprema Corte (pag. 6, secondo motivo di ricorso) ha confermato quanto stabilito dalla Corte territoriale. Ha applicato le suddette regole, riconoscendo al difensore una maggiorazione del compenso solo per la fase introduttiva del reclamo, caratterizzata da tempi stretti per l’analisi e la definizione della strategia difensiva. Nelle fasi successive, data l’assenza di una controparte, non sono emerse motivazioni per aumentare i compensi ordinari, considerando che l'impegno difensivo profuso nella fase introduttiva ha già soddisfatto le esigenze del caso senza necessità di ulteriori sviluppi che giustifichino un incremento degli onorari.
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