Ultime della Cassazione sul nesso causale in tema di colpa medica

Pubblicato il 19 gennaio 2025 alle ore 11:27

RESPONSABILITA' MEDICA. Corte di Cassazione Sentenza 08.01.2025, n. 547- .... OMISSIS ...

La Suprema Corte ha affermato che in tema di responsabilità del medico per omissione, l’accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per stabilire l’effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche, ma anche delle contingenze significative del caso concreto, e della condizione specifica del paziente, conseguendone che l’esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l’ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti sia caratterizzata da elevata probabilità logica, ovvero sia fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili.

Alla luce di tale ricostruzione, appaiono infondate la censure secondo cui sarebbe stata considerata solo la probabilità di morte entro le 48 ore dall'intervento e non anche nel più ampio arco temporale di un mese e che non siano state indicate specifiche leggi di copertura;

e ancora, che non sarebbe stata adeguatamente valutata l'incidenza - causale delle condizioni della vittima (di età avanzata e affetto da comorbilità), in quanto esse sarebbero comunque prive di efficacia interruttiva della sequenza causale innescata dall'errore nella diagnosi.

I giudici di merito hanno escluso l'esistenza di decorsi casuali autonomi che avrebbero interrotto il nesso fra l'errore dovute a macroscopica negligenza e l'evento letale. Infatti, hanno evidenziato che l'intervento di angioplastica eseguito era stato effettuato in maniera corretta e che solo il ritardo provocato dall'errore del sanitario, il quale non aveva saputo leggere i dati emersi dai tre tracciati elettrocardiografici, aveva impedito che lo stesso intervento esplicasse efficacia salvifica, con criterio di elevata probabilità prossimo alla certezza, nei termini sopra illustrati.

Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei reati omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare (Sez. 4 n. 22691 del 25-02-2020, Romagnolo, Rv. 279513; SezA n. 20270 del 06-03-2019, Palmieri, Rv276238).

I Giudici hanno fatto corretta applicazione di tale principio e hanno rilevato che, nel caso in esame, non erano emersi decorsi causali sopravvenuti, o comunque fattori alternativi, idonei ad interrompere il nesso eziologico innescato dalla omessa diagnosi.

Deve quindi ritenersi che la motivazione oggetto di censura, sia immune dal denunciato vizio di illogicità, avendo compiutamente evidenziato - sulla base del sapere scientifico acquisito nel corso del procedimento - sia il tenore della condotta doverosa omessa e sia, in applicazione dei principi in tema di giudizio controfattuale, la sua concreta incidenza sull'evento ascritto, come verificatosi hic et nunc, con una valutazione pienamente calata nelle specifiche contingenze del caso concreto.

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