Responsabilità contrattuale della struttura per infezione nosocomiale post operatoria

Pubblicato il 19 gennaio 2025 alle ore 11:33

INFENZIONE NOSOCOMIALE. Tribunale di Avellino, sezione II civile, G.U. dott. S. Pellecchia, sentenza n. 66/2025 del 16.01.2025.

Responsabilità contrattuale della struttura per infezione nosocomiale post-operatoria.

Art. 7 della l. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) - applicabile ai fatti posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore - il quale stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si av-valga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.

... OMISSIS ... “incombe sulla struttura al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di pre-sidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessa-to” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 5490 del 22/02/2023).

... OMISSSIS ... la struttura sanitaria non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione dell'infezione, individuate, a titolo esemplificativo, da Cass. Sez. 3, Ord. 16900 del 13/06/2023, nell’indicazione: “a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materia-li; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comuni-carsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'o-rario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.’’

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