
Corte d'Appello di Milano, II sezione civile, sentenza n. 113/2025 del 21.01.2025. -
L' ”animus possidendi” utile all'acquisto di un bene immobile per usucapione deve manifestarsi in un facere che estrinsechi oggettivamente lo "jus escludendi alios”, come può essere la recinzione del fondo finalizzata ad impedire ad altri la signoria sulla cosa e non, come ravvisato in fattispecie, quale mera precauzione per evitare pericoli agli utenti di una limitrofa pista ciclabile.
Dunque, tale presupposto non è ravvisabile nell'utilizzo del fondo per parcheggio di auto e tanto meno nel mero taglio degli arbusti ed erbacce presenti, attività che non provano il possesso “uti dominus”.
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