La Corte di Cassazione sesta sezione, con la sentenza n. 4633 del 2024, ribadisce l'orientamento della sentenza n. 19433 del 2023.
Secondo la sesta Sezione, non è inammissibile l'atto di impugnazione inviato a un indirizzo PEC diverso da quello assegnato alla sezione, in base alla ripartizione interna stabilita dal Dirigente, ma pur sempre assegnato all'ufficio dal Provvedimento del D.G.S.I.A.
"La norma attualmente vigente è l'art. 87-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2022, che prevede, alla lettera c), l'inammissibilità dell'impugnazione «quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
(...) La norma vigente parla di indirizzo PEC «non riferibile» all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto, fermo restando che deve trattarsi di indirizzo indicato nel provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati, non si verifica inammissibilità se l'atto d'impugnazione sia inviato non all'indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad altro indirizzo PEC dello stesso ufficio".
La Cassazione con sentenza in questione sottolinea "Si tratta di indirizzi PEC riferibili allo stesso Ufficio ed entrambi elencati nel provvedimento direttoriale , come è agevolmente verificabile sul portale del Ministero della Giustizia".
(Cass. Pen. VI Sezione, Sentenza n. 4633 del 9 novembre 2023)
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