La Corte di Cassazione - Quinta Sezione penale - ha affermato che le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. non sono applicabili in relazione all’atto di opposizione a decreto penale di condanna, posto che l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione di cui all’art. 582 cod. proc. pen., e non anche la forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen.
Cass. Pen. Sentenza Numero: 4613, deposito del 01 febbraio 2024 (Udienza del 09 gennaio 2024)
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