I profili di incompetenza esaminati da parte del giudice remittente non possono essere modificati nel corso del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24 bis c.p.p. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 8805 del 2024.
Fatto: Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano con ordinanza del 8 novembre 2023 investiva la Corte di Cassazione della decisione sulla competenza per territorio in relazione ad un procedimento penale che vedeva gli imputati chiamati a rispondere di associazione a delinquere, calunnia, induzione a rendere dichiarazioni mendaci, autoriciclaggio ed altre connesse ipotesi di reato. I difensori degli imputati avevano sollevato l’eccezione di competenza territoriale sotto diversi profili ovvero: dalla connessione del procedimento con altro avente ad oggetto il più grave reato di corruzione in atti giudiziari pendente ex art. 11 c.p.p. presso l’Autorità Giudiziaria di Potenza; dalla individuazione in Roma del luogo di consumazione del reato associativo di cui al capo A; dalla connessione del procedimento con altro pendente presso la Procura della Repubblica di Brescia ed avente ad oggetto il reato di calunnia ai danni del PM dr. De Pasquale.
La Corte di Cassazione - Seconda Sezione Penale - con la sentenza n. 8805 del 2024 (ud. 14 febbraio 2024 - dep. 28 febbraio 2024), riprendendo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha ribadito che “ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato”. Pertanto allo scopo di garantire lo svolgimento del processo dinnanzi al proprio “giudice naturale”, è indispensabile che nel capo di imputazione sia correttamente esplicitata la menzionata “finalizzazione”.
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