L’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai senai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 c.p.p.

Pubblicato il 14 aprile 2024 alle ore 11:27

Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 15o69 depositata l''11 aprile 2024

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