Non vi è continuità normativa tra millantato credito e traffico di influenze illecite: depositate le motivazioni delle Sezioni unite

Pubblicato il 20 maggio 2024 alle ore 09:31

Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite. Depositata la sentenza n. 19357 del 15 maggio 2024 (ud. 29 febbraio 2024),

QUESTIONE DI DIRITTO: “se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’ art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019″. PRINCIPIO DI DIRITTO: “non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge;

le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice“.

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