Contrasto costituzionale per il divieto assoluto di messa alla prova nel reato di violenza sessuale

Pubblicato il 20 maggio 2024 alle ore 09:35

Omissis ... La previsione ex lege del divieto assoluto di accesso alla messa alla prova, nei casi di violenza sessuale aggravata, appare dunque contrastare con l'art. 31 comma secondo della Costituzione, sottraendo al vaglio di un Giudice specializzato e interdisciplinare la possibilità di valutare, caso per caso, le condizioni contingenti, per rendere la risposta del processo penale minorile aderente alla personalità del minore e maggiormente rispondente alla finalità rieducative, di recupero e di reinserimento sociale del minore autore di reato.

In questa cornice si colloca la recente pronuncia della Corte costituzionale, allorquando, mettendo in relazione la messa alla prova dell'adulto con la messa alla prova del minorenne, ha statuito che: «la messa alla prova del minore è prevista per tutti i reati anche quelli di gravità massima, rispetto ai quali l'ordinamento sospende il processo in vista dell'eventuale estinzione del reato per finalità puramente rieducative, quindi non perché l'imputato lo richieda e il pubblico ministero vi consenta, ma solo perché, ed in quanto, lo ritenga opportuno un giudice strutturalmente idoneo a valutare la personalità del minore» (sentenza n. 139 del 6 luglio 2020). ...

Omissis ...llTribunale per i Minorenni di Bari ha questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 per contrasto con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'art. 609-octies del codice penale limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter del codice penale.

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