Illegittima la mancata previsione della diminuente per i casi di minore gravità

Pubblicato il 24 maggio 2024 alle ore 06:33

Segnaliamo il Comunicato della Corte Costituzionale del 20.05.2024 in tema di produzione di materiale pedopornografico.

Con ordinanza del 15 settembre 2023, il Tribunale di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 600 ter c.p. in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, denunciando «la mancata previsione, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, dell’attenuante per i casi di minore gravità».

Segnaliamo ai lettori che con sentenza n. 91/2024, depositata ieri, 20 maggio, la Corte costituzionale ha concluso per la fondatezza della questione e ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi». Nell’occasione, la Corte ha ribadito la necessità di assicurare una valvola di sicurezza, che permetta al giudice di «di graduare e “personalizzare” la pena da irrogare in concreto con riferimento ai casi di minore gravità», così da garantire «il rispetto del principio della proporzionalità della sanzione in una con la individualizzazione della pena e la sua finalità rieducativa».

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